La Corte Costituzionale con la sentenza 170, pubblicata il 12 luglio scorso, ha dichiarato illegittimo il comma 7 dell’articolo 38 del Decreto legge 133, più conosciuto come decreto Sblocca Italia.
La Corte Costituzionale ha stabilito che emanare il disciplinare per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale senza alcun coinvolgimento delle Regioni, in quanto materia concorrente tra Stato e Regioni, non fosse competenza esclusiva dello Stato.
Il ricorso era partito dalla Regione Abruzzo che per prima aveva deciso di rivolgersi alla Corte nel 2015, seguita poi anche dalle altre Regioni: Lombardia, Veneto e Campania.
Nero su bianco i giudici hanno stabilito che lo Stato non può prendere decisioni per una Regione senza consultarla. Scrivono infatti nella sentenza:
«l’articolo 38, comma 7, del d.l. n. 133 del 2014 è costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono stabilite le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, nonché le modalità di esercizio delle relative attività».
Altri commi erano stati impugnati, ma la Corte ha giudicato inammissibile la questione di legittimità del ricorso o la non fondatezza. Tra le questioni sollevate, anche una del WWF che non è però un soggetto titolato al ricorso, possibile solo tra enti legiferanti.
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